Gli autovelox in Italia, legittimità o inganno? (Parte 1/3)

Pubblica Amministrazione e legalità non sempre vanno a braccetto.

È notizia dell’estate ormai agli sgoccioli, che in una località del padovano ignoti hanno fatto esplodere un autovelox. Nelle settimane antecedenti, altri improvvisati “giustizieri” nel Polesine hanno segato con un flessibile i pali di quattro impianti di rilevamento delle infrazioni della strada.

Si tratta certamente di atti estremi, eseguiti con metodologia non precisamente ortodossa, visibile sintomo di quella tipica frustrazione di chi si sente impotente, a torto o a ragione, di fronte a sistematiche e ripetute coercizioni, in questo caso perpetrate dalla Publica Amministrazione (PA) e che quindi decide di farvi fronte col sistema “fai da te”.

Ma siamo certi che non si possa far nulla per reagire in maniera, un po’ più consona alle regole? Magari ricorrendo agli stessi mezzi che hanno fatto sì che quegli apparati venissero installati?

Voglio precisare che, per rendere il quadro normativo quanto più chiaro possibile, è necessario fornire alcuni riferimenti ad articoli di legge e sentenze. Al lettore che si dovesse eventualmente sentire poco a suo agio con questo sciorinare di giurisprudenza, ancorché breve, suggerisco di avere ciononostante l’accortezza di leggere l’intera dissertazione, in quanto vi troverà rappresentate per sommi capi i termini giuridici per inquadrare e ben comprendere la questione, sui quali eventualmente istituire le proprie contromisure, nel caso in cui si ritenesse di doversi affrancarsi dal gravame imposto dalle (spesso non dovute) sanzioni.

Giova ricordare, inoltre, come sia evidente che le regole della circolazione siano essenziali e necessarie per l’incolumità e la sicurezza dell’utenza e in quanto tali vadano assolutamente rispettate con ogni possibile riguardo. Il motivo per la stesura di questo articolo non è pertanto quello d’incitare gli utenti della strada a violare sistematicamente le regole della circolazione, con particolare riferimento alla velocità, tanto poi si può tentare di porvi rimedio a posteriori. Assolutamente no!

Le regole vanno rispettate da tutti, Pubblica Amministrazione in primis, benché appaia evidente come non sia talora il caso. 

Motiviamo pertanto ora questa affermazione, andando a vedere un po’ più in dettaglio cosa dice il Codice della Strada (C.d.S.) a proposito degli impianti di rilevamento della velocità o di altre infrazioni stradali.

L’art. 45 del C.d.S., convertito in legge con D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (aggiornato il 14 giugno 2023), determina l’uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni, sancendo così la legittimità dell’installazione di apparecchiature atte all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione.

Ragion per cui la loro installazione ed il loro utilizzo è perfettamente legale. Tuttavia, se andiamo ad approfondire, rileviamo che:

L’art. 142 dello stesso Codice determina, al comma 6, che “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.

L’art. 192 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada determina, a sua volta, i termini attuativi del precedente articolo, dettando, ai commi 2 e 3, la disciplina per l’omologazione e/o l’approvazione dei dispositivi in questione.

Lo stesso l’art. 192, al comma 7 del regolamento di Attuazione del C.d.S. sancisce, al comma 7 che: “su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del Decreto Ministeriale di omologazione o di approvazione e il nome del fabbricante”.

Per quanto riguarda le altre apparecchiature per il rilevamento delle infrazioni stradali diverse dal superamento dei limiti di velocità, entra nel merito l’art. 201 del C.d.S., nello specifico al comma 1bis, lettera (g), nel quale leggiamo: “rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate o con accesso o transito vietato, attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo regolamento sono definite le condizioni per l'installazione e l'esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all'interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all'interno delle medesime zone”.

Oltre ai succitati termini di legge, esistono molteplici sentenze emesse nel tempo da parte dei vari gradi di giudizio ad avvallo dei principi previsti dal legislatore. Ne parleremo più dettagliatamente nella seconda parte.

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Articolo pubblicato il 13/09/2023