Una nuova formazione: un nuovo TIROMANCINiO.
giovani lavoratori

L’obiettivo del tirocinio formativo è quello di dare l’occasione di formazione ed orientamento

Mala tempora currunt… quindi perché non complicarci ulteriormente la vita con un istituto che dava respiro alle aziende, le quali vivono un momento di profonda trasformazione e di difficoltà in un mercato del lavoro così malato e privo di cure.

In questo contesto i giovani dovrebbero riuscire a trovare una adeguata collocazione nel mondo del lavoro sulla base delle proprie inclinazioni e capacità.

Il nostro Legislatore, nell’ultimo periodo, ha, come abbiamo notato, trasformato sia l’apprendistato, sia il tirocinio formativo, che, a parere dello scrivente, portava, con una legislazione a maglie larghe, un maggior ingresso dei giovani nel mondo del lavoro; ora queste maglie larghe sono state piano piano contenute e ristrette. Il motivo di tale scelta è stato da subito palesato: valorizzare le potenzialità e prevenire gli abusi e l’utilizzo distorto del tirocinio formativo. E’ stato quindi considerato che lo start up dei giovani nel mercato del lavoro dovrà avere, come porta di ingresso principale, quella dell’apprendistato.

L’obiettivo del tirocinio formativo è quello di dare l’occasione di formazione ed orientamento a coloro i quali si avvicinano al mondo del lavoro, e far in modo tale che possano essere agevolati nelle future scelte professionali, in questa prima delicata fase di “scoperta del mondo”, nel momento in cui i banchi di scuola vengono “drasticamente” lasciati vuoti.

Il tirocinio formativo è dunque la prima relazione instaurata tra un datore di lavoro ed il tirocinante al fine di permettergli di acquisire nozioni circa un’attività lavorativa.

Come nuovo “ospite” il tirocinante dovrà adattarsi alla nuova realtà che lo circonda, all’impresa ed alle nuove regole del gioco.

Le modifiche del tirocinio formativo sono state dettate dall’art. 11 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138.

La totale ed esclusiva competenza, così come è stato chiarito dalla sentenza n.50 del 2005 della Corte Costituzionale, è delle Regioni nelle quali nascono e si sviluppano i tirocini formativi, regolandone taluni aspetti. Ove le Regioni non abbiano ancora ottemperato alla regolamentazione organica della materia, vedremo il rinvio a differenti articoli di legge.

Ma dopo questo restyling, a chi sarà rivolto il tirocinio formativo? L’art. 11 D.L. 138/2011 ha previsto che i tirocini formativi e di orientamento potranno essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o di neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. Per ciò che concerne la sua durata è stata fissata in un tempo massimo di sei mesi, proroghe comprese.

Ciò vale anche per gli studenti che rientrano nella definizione di laureandi, masterizzandi e dottorandi, solo se promossi dalle scuole e dalle Università e svolti all’interno del periodo di frequenza del relativo corso di studi.

Coloro che possono promuovere i tirocini formativi, così come definito dall’art. 11 D.L. 138/2011, sono quei soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa regionale. In mancanza di tale regolamentazione rimane valida la normativa disciplinata dall’art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196, “possibilità di promozione delle iniziative, …(omissis)…: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione”.

Nel campo di applicazione dell’art. 11 D.L. 138/2011 vi sono una serie di tirocini che non vi rientrano e che continuano ad essere disciplinati secondo differenti dettami legislativi.

In primis troviamo i tirocini di inserimento/reinserimento svolti a favore dei disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, ed altre esperienze a favore degli inoccupati, per cui trovano applicazione le differenti regolamentazioni regionali. Per ciò che attiene la durata massima dei sopra citati tirocini  ci si dovrà attenere ai limiti imposti dall’art.7, comma 1, lett. b) del D.M. 25 marzo 1998, n.142, “b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità”.

Un’altra categoria esclusa dalla riforma è quella che disciplina i tirocini a favore di disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, per i quali rimane in vigore l’art. 11, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro”.

Come ultima categoria esclusa dall’art. 11 D.L. 138/2011 vi sono i “tirocini curriculari”, ossia quei tirocini inclusi “nei piani di studio delle Università e degli istituti scolastici sulla base di norme regolamentari ovvero altre esperienze previste al’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione, la cui finalità non sia direttamente quella di favorire l’inserimento lavorativo, bensì quella di affinare il processo di apprendimento e di formazione con una modalità di cosiddetta alternanza”. Per fare ciò tre elementi dovranno coesistere insieme; innanzitutto i destinatari del tirocinio dovranno essere studenti Universitari, ovvero studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso; la promozione del tirocinio dovrà avvenire da parte di una Università o istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una  istruzione scolastica che rilasci titoli studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia e, come terzo elemento, lo svolgimento del tirocinio dovrà avvenire all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

Qualsiasi tirocinio formativo attivato prima del 13 agosto potrà continuare sulla base della vecchia normativa fino alla scadenza stabilita nel progetto formativo; la nuova normativa interviene nel caso in cui vi sia la volontà di prorogare il tirocinio, sulla base dei limiti sopra esposti.

In questa prima fase le criticità in caso di controllo ispettivo possono essere molteplici, quindi il personale ispettivo dovrà eseguire una serie di passaggi, tra cui verificare e controllare la tipologia del tirocinio (se esso ricade nel tirocinio di formazione ed orientamento o di inserimento/reinserimento) ed infine verificare la bontà dello stesso. Se, alla fine di tutti questi passaggi, il personale ispettivo valuterà delle irregolarità si procederà alla riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato con l’applicazione delle relative sanzioni amministrative, con il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.

A proposito di premi assicurativi, l’INAIL, nella Nota protocollo n. 6295 del 23 settembre 2011, ha precisato che con le modifiche introdotte nella disciplina del tirocinio nulla è cambiato sotto il profilo assicurativo, il quale continua ad essere disciplinato dall’art. 3 del D.M. n. 142/1998; la voce di tariffa dei premi è disciplinata, invece, dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 che prevede  l’applicazione della voce di tariffa 0611. Il premio è calcolato, applicando la voce di tariffa sopra riportata, sulla retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita in vigore e rapportata ai giorni di effettiva prestazione.

Sui compensi percepiti dal tirocinante, ci basta ricordare che le somme percepite dai tirocinanti sono fiscalmente qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, così come previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 917/1986.

Queste le regole del gioco, un mix tra vecchi e nuovi dettami legislativi,  che dovranno essere pedestremente seguite dal datore di lavoro e sperare che il suo prezioso “ospite” sia in grado di apprezzare e vivere, a pieno, la sua esperienza lavorativa pratica.

 

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Articolo pubblicato il 13/05/2012