Alzati e cammina, tanto il comune difficilmente ti risarcirà.
Rappezzi (Foto La Stampa)

Difficilmente l'ente pubblico paga spontaneamente ed il ricorso alla via giudiziaria non è esente da rischi

Non sono infrequenti gli infortuni causati dalle pessime condizioni in cui versano le strade e i marciapiedi, a Torino al pari delle altre città.

 

Ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito di una caduta determinata da una buca, da un avvallamento della strada o di quelli subiti  a seguito di un incidente automobilistico causato dall'asfalto reso sdrucciolevole dalla presenza, ad esempio, di pietrisco o di una chiazza oleosa, non è impresa agevole.

 

Difficilmente l'ente pubblico paga spontaneamente ed il ricorso alla via giudiziaria non è esente da rischi anche per effetto di precedenti giurisprudenziali contrastanti.

 

Tuttavia, se fino a qualche anno fa risultava difficile riuscire ad ottenere un risarcimento da parte della pubblica amministrazione, oggi vi è una interpretazione della legge più favorevole ai danneggiati che prevede l’applicabilità nei suddetti casi dell’articolo 2051 del codice civile.

 

Tale norma prevede che ognuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito e sancisce, pertanto, una presunzione di responsabilità a carico di chi ha in custodia il bene: nel nostro caso, la strada.

 

Il danneggiato dovrà solo provare il danno ed il ‘nesso di causalità’, ossia fornire la prova che il danno è stato cagionato da quel determinato bene (la strada dissestata).

 

L’amministrazione custode della strada, per liberarsi dall’obbligazione risarcitoria, dovrà dimostrare che l’evento dannoso è derivato dal caso fortuito.

 

La nozione di caso fortuito viene però interpretata in modo tale da mitigare la responsabilità della pubblica amministrazione.

 

Il giudice dovrà valutare il grado di vigilanza esigibile dal comune. Verrà più facilmente affermata la responsabilità dell'ente se l'incidente si è verificato nel centro o in una zona densamente popolata della città, dove maggiori sono le possibilità di controllo.

 

Al contrario, il comune potrebbe riuscire più facilmente a “scamparla” se l'evento dannoso si è verificato in zone periferiche e scarsamente popolate.

 

Si dovrà inoltre considerare la  natura e il tipo di  causa che ha prodotto il danno. Se la causa è, infatti, costituita dall’usura   del manto stradale, dalla presenza di buche, dalla segnaletica contraddittoria o ingannevole, è ovvio che la responsabilità del comune potrà essere affermata, trattandosi di fattori di rischio che il custode può conoscere utilizzando la normale diligenza, vigilando sul territorio e effettuando le normali opere di manutenzione per conservare le strade in condizioni ottimali di efficienza.

 

Diverso è il caso delle situazioni di  pericolo occasionalmente create  da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza. Ciò che ad esempio si verifica con la perdita d’olio ad opera di un  veicolo di passaggio o con l’ abbandono di oggetti pericolosi sull’asfalto.

 

In tali ipotesi occorrerà esaminare quanto tempo è trascorso fra il verificarsi di questi fatti e l’incidente. L’evento potrà considerarsi  fortuito qualora non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente affinché l’ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo che si è creato.

 

Non  si può pretendere, infatti,   che un comune intervenga dopo pochi minuti dalla perdita di olio  da parte di un veicolo.

 

A coloro che dovessero incappare in una di queste disavventure si consiglia di chiedere l'immediato intervento della polizia municipale, di far rilevare  le condizioni della strada,  verbalizzare immediatamente l'esistenza dell'anomalia,  scattare alcune foto dei luoghi prima che vengano ripristinati e  raccogliere il nominativo di eventuali testimoni.

 

Queste accortezze permetteranno di intraprendere con maggiori probabilità di successo l’azione per il risarcimento dei danni.

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Articolo pubblicato il 17/04/2012