Apprendistato

Il nuovo Testo Unico ha introdotto nuovi articoli

Molteplici trasformazioni si sono avvicendate nella materia dell’apprendistato in questi ultimi mesi, sia da un punto di vista normativo, sia per ciò che concerne l’inserimento telematico dell’apprendista.

 

Un susseguirsi di novità che hanno permesso ai più di non trovare il filo conduttore di una normativa che negli ultimi anni ha dato sempre molti spunti di riflessione per le criticità riscontrate.

 

Il motore principale che ha spinto il cambiamento è, a parere di chi scrive, quello di avvicinare ed erudire il datore di lavoro nella conoscenza degli adempimenti principali che vi sono all’atto di assunzione di un apprendista, e riuscire a rendere la formazione degli apprendisti molto più elastica ed adatta alla loro qualifica.

 

E’ utile ricordare come l’apprendistato sia un rapporto che nasca per agevolare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e che, grazie ad una apposita formazione, riescono ad acquisire una professionalità specifica.

 

Proprio per questo il contratto di apprendistato viene definito come un “contratto a contenuto formativo” a causa mista, ossia in cambio della propria attività lavorativa l’apprendista riceve una adeguata e specifica formazione.

 

Sul fronte della normativa ci troviamo di fronte a vere e proprie cambiamenti legislativi. Infatti con le modifiche

apportate agli articoli 48, 49 e 50 del D.Lgs. 276/2003, troviamo, oltre alle modifiche delle tre tipologie di apprendistato ad oggi conosciute, una quarta figura di apprendistato.

 

Se per ciò che concerne la contribuzione, l’inquadramento , la retribuzione, la forma del contratto tutto sembra rimasto come prima, novità interessanti le troviamo sia per l’innalzamento dell’età a 25 anni per l’apprendistato per il conseguimento del diploma, sia per l’introduzione di una quarta tipologia di contratto, ossia l’apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità espulsi da processi produttivi, per i quali il datore di lavoro beneficerà delle agevolazioni contributive durante il rapporto di lavoro, ma non sarà applicabile l’agevolazione per l’anno successivo alla conferma del rapporto di lavoro. 

 

Quindi il nuovo Testo Unico sull’apprendistato ha introdotto nuovi articoli, articoli 3, 4, 5 e 7 comma 4, che andranno a sostituire gli oramai senili articoli 48, 49 e 50, di cui speriamo non dover sentire troppo la mancanza.

 

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Articolo pubblicato il 27/10/2011