Modifiche alla legge sui “cantieri di lavoro”
Veduta invernale di Moncenisio

Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro

Sarà più semplice per i Comuni montani assumere personale nei cosiddetti “cantieri di lavoro”, utilizzati dagli enti locali per l'utilizzo temporaneo e straordinario di persone disoccupate o sottoposte alle misure restrittive della libertà personale, per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità.

 

Lunedì 10 ottobre si è riunita la III Commissione in sede legislativa per modificare la  legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro).

 

La legge prevede che i soggetti siano utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, prevedendo alcune eccezioni in favore di coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell'arco di ventiquattro mesi successivi alla fine del cantiere e per coloro che risultano essere stati utilizzati in attività socialmente utili concluse entro il 31 dicembre 2005.

 

La modifica odierna, approvata all’unanimità, concede alle zone montane, viste le peculiari caratteristiche, di poter inserire i lavoratori senza dovere attendere dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro.

 

“I Comuni montani hanno maggiori problemi nel reperire forza lavoro e sono obbligati a far arrivare persone da zone più lontane per rispettare il vincolo dei dodici mesi – ha spiegato il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo intervenuto in Commissione – ciò non è conveniente né per il lavoratore, che deve sostenere spese di viaggio e né per i cantieri perché rischiano di perdere professionalità già consolidate”.

 

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Articolo pubblicato il 10/10/2011