Profughi, una legge riconosce il diritto al riscatto delle case assegnate
Immagine di profughi

Mario Carossa: "Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante e bipartisan”

Una legge per risarcire, anche se tardivamente, i profughi che dopo la seconda guerra mondiale decisero di rimanere a vivere in Italia. E’ questo lo spirito della provvedimento sull’alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi, presentato dalla Giunta e approvato in Aula il 14 settembre all’unanimità.
 
 
La soluzione delle problematiche abitative dei profughi era stata affidata già in precedenza ad alcune leggi. In particolare la n.137 del ‘52 stabiliva due tipologie di interventi ovvero all’art. 18 la costruzione a spese dello Stato di alloggi a carattere popolare per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta e all’art. 17 la riserva a favore dei profughi di un’aliquota del 15% degli alloggi costruiti e assegnati alle categorie sociali meno abbienti.
 
La legge n. 560 del ‘93 decretò che gli assegnatari di questi alloggi avevano facoltà di riscattarli, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, alle condizioni di miglior favore. L’interpretazione prevalente ha tuttavia finora limitato l’ambito di applicazione della norma ai soli profughi assegnatari degli alloggi previsti dall’art. 18 costruiti ad hoc e non agli assegnatari della porzione di case popolari già esistenti disciplinati all’art. 17.
 
“La nuova legge si pone l’obiettivo di risolvere questo problema, dando piena attuazione alla legge nazionale esistente" ha affermato il capogruppo della Lega Nord, Mario Carossa, relatore del provvedimento.
 
"Avevamo un debito verso i nostri connazionali che circa 60 anni fa hanno dovuto lasciare le loro terre e abbandonare le loro case. Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante e bipartisan”.

 

Il nuovo provvedimento ribadisce quindi che le due tipologie di sistemazione abitativa dei profughi previste dall’art. 18 e dall’art. 17 della legge n. 137 del ‘52 sono assimilabili. Ciò significa che, anche ai profughi a cui è stato assegnato un alloggio delle case popolari, non avendo potuto scegliere, devono poter esercitare il diritto di acquisto dell’abitazione. Al fine di garantire un’equità di trattamento, prezzo e modalità di cessione degli alloggi in questione sono i medesimi previsti dalla legge per gli alloggi costruiti ad hoc per i profughi, ovvero il 50% del costo di costruzione originario, con l’esclusione dei costi sostenuti per i successivi interventi di manutenzione, da corrispondere in un’unica soluzione.
 
 
I soggetti legittimati all’acquisto degli alloggi sono i profughi assegnatari dei medesimi o, in caso di decesso, i familiari che con loro convivevano, purché sia riconosciuto il diritto di subentro e siano in regola con il pagamento dei canoni di locazione e le relative spese.

 

La domanda di acquisto deve essere presentata entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge.
La disciplina si estende anche agli immobili realizzati, assegnati o utilizzati dai profughi o da loro associazioni in cui si svolgono o si sono svolte attività culturali e sociali a loro favore.




























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Articolo pubblicato il 14/09/2011