Torino. I tempi morti dell’Inps

La pazienza dei titolari del trattamento NASpl, sta per finire…

Come abbiamo appreso dai mezzi di comunicazione, l’INPS nei mesi scorsi è stato colto di sorpresa per la mole di ulteriori adempimenti previsti dai vari decreti governativi successivi al Covir- 19. Dopo una partenza  incerta e qualche dichiarazione sopra le righe del presidente dell’Istituto assicuratore, pare che oggi, le erogazioni previste, procedano.

 

Capita però, e siamo a quanto segnalatoci da un nostro lettore, anche a nome di altri soggetti che si trovano in analoghe situazioni, che sia nato l’intoppo per l’erogazione di importi che avrebbero dovuto essere erogati senza interruzione, a favore degli aventi diritto.

 

Nel caso in esame, ci riferiamo al pagamento della proroga NASpI (indennità di disoccupazione) sancita nell’articolo 92 del Decreto Rilancio a favore dei percettori della NASpI, avendo il cittadino in questione, percepito l’ultima rata della disoccupazione in data 16/04/2020 relativa al periodo 22/02/2020-22/03/2020 e non incorrendo nell’incompatibilità della norma (in quanto non percettore di nessun altra indennità o sussidio erogati per l’emergenza COVID) rientrava nei percettori di diritto della proroga di due mesi dell’indennità di disoccupazione regolata dall’art. 92 del Decreto Rilancio.

 

L’INPS ha dichiarato in più occasioni, anche recentissime, che non era in grado di comunicare la data certa per l’erogazione della spettanza in quanto mancava indicazione tramite una circolare interna dell’INPS sull’erogazione dei pagamenti.

 

In pratica ha confermato il diritto alla spettanza, in quanto la proroga che decorreva dal giorno 22/03/2020 e quindi fino al 22/05/2020 (due mesi), ma che non era al corrente di quando sarebbe stato erogato il pagamento. Invitando gli aventi diritto  a porre nuovamente il quesito nei giorni successivi.

Pare che questo sia un diritto fantasma. Cos’è successo? Sono saltate le linee con Roma?

 

Facendo una ricerca maggiormente mirata, anche a vantaggio di altri cittadini che si trovino in analoga circostanza, produciamo i riferimenti normativi  afferenti al caso.

 

Proroga di due mesi NASpI e DIS-COLL nel Decreto Rilancio senza nuova domanda ma incompatibile con le indennità Covid.

La proroga dei sussidi di disoccupazione NASpI e DIS-COLL prevista dal Decreto Rilancio è automatica e non richiede ulteriori domande da parte dell’interessato. Il beneficio, di cui all’articolo 92 del Decreto, dispone infatti il rinnovo automatico e senza soluzione di continuità (il trattamento prosegue senza interrompersi) per ulteriori due mesi ma solo per le prestazioni il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020.

 

Diritto e decorrenza

Proroga NASpI: diritto e decorrenza

La decorrenza del rinnovo  NASpI (indennità mensile di disoccupazione per lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente)  o DIS-COLL (trattamento di disoccupazione per collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca in gestione separata) corrisponde al giorno di scadenza. L’importo per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

 

Incompatibilità

Il rinnovo scatta in automatico solo se il percettore del sussidio non sia diventato nel frattempo beneficiario di una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (per intenderci, una delle indennità da 600 del Cura Italia), né di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del Decreto Rilancio. Questa incompatibilità vale soltanto per la proroga straordinaria, mentre in generale la fruizione del sussidio di disoccupazione è compatibile con le indennità del Cura Italia per emergenza COVID-19 (cfr.: Circolare INPS n. 49 del 30 marzo 2020). 

 

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21

Art. 92.

  1.      Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilità spettante perla prestazione originaria.  2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
  2.      [Relazione illustrativa Reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020 o nel presente decreto.]

Ci auguriamo che nel frattempo, le comunicazioni tra la sede INPS di Torino e l’Ufficio romano che emana le circolari sia ripristinato.

In difetto sarebbe grave che l’incuria gestionale o l’interpretazione arbitraria

di qualche burocrate, ledesse il diritto legittimo di un cittadino in un momento così difficile come l’attuale.

Ci aggiorneremo!

 

 

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Articolo pubblicato il 01/06/2020