Divagazioni sui Giurati – prima parte
Processo a Giovanni Pipino in Corte d'Assise a Torino (1879)

Quando nei tribunali del Regno d’Italia i giurati giudicavano gli accusati: le norme di legge che regolavano i processi

Nella chiacchierata dedicata al pittore Giuseppe Bottero e al suo quadro “I Giurati” si è detto che le giurie, tipiche dell’ordinamento giudiziario dell’Inghilterra e presenti in Francia, erano state introdotte anche nel Regno d’Italia col Codice penale del 1859. Così, dopo l’istituzione nel 1860 delle Corti di Assise, al termine del dibattimento processuale, il giudizio di colpevolezza o di innocenza degli accusati era dato da dodici giurati e non più da giudici togati, come nelle precedenti Corti d’Appello.

Continuo a parlare di questo argomento, tenendo anche conto del fatto che in Italia i meccanismi processuali sono assai poco conosciuti, spesso anche da persone di una discreta cultura: ho sentito persone, laureate ma non in discipline giuridiche, confondere “giurati” con “giuristi” e “prefetto” con “pretore”! Anche la differenza tra magistratura inquirente e giudicante è una sottigliezza più misteriosa della fusione fredda.

Da un punto di vista antropologico, la sapienza popolare piemontese ci ha tramandato modi di dire che dimostrano una scarsa fiducia nella giustizia, almeno in quella terrena! È il caso dei classici detti «Guaj a col ch’a s’ancaprissia / ëd volèi giusta la giustissia!» (Guai a chi si ostina nel volere giusta la giustizia!) e «Né për tòrt, né për rason, lasste nen buté an përzon» (Né a torto né a ragione, non lasciarti mai mettere in prigione!). Ma va anche detto che nella diffusa mentalità del piemontese medio benpensante, il meccanismo giudiziario rappresenta una entità metafisica indefinita ma infallibile a priori. «Se sono andati da lui, qualcosa avrà fatto, da me non sono venuti», questa frase l’ho sentita ripetere fino alla nausea ai tempi dello sciagurato caso Tortora, caso che grida vendetta a Dio e agli uomini per i pentiti inaffidabili e un po’ mitomani ma anche per gli investigatori poco sagaci e affetti da innamoramento della tesi.

Forse questo atteggiamento “colpevolista a prescindere” è frutto dell’elevato senso dello Stato dei nostri corregionali, forse deriva anche dal voler credere a tutti i costi che le istituzioni non sbaglino mai (idea molto rassicurante anche se non veritiera!), fatto sta ed è che è ancora piuttosto radicato. Ma queste sono idee personali che non voglio ulteriormente infliggere ai Lettori…

Tornando al tema delle giurie nei processi, diciamo subito che oggi la situazione è decisamente cambiata. Esistono quelli che sono detti «giudici popolari», che affiancano, in numero di sei, i due giudici togati nella Corte d’Assise (Corte penale che giudica crimini gravi) e nella corte d’assise d’appello. Ci aiuta in questa disamina il sito studentigiurisprudenza.it.

I giudici popolari, detti anche “laici”, sono estratti a sorte da una lista di cittadini italiani iscritti in un albo, senza distinzione di sesso e di età compresa tra i 30 e i 65 anni. Devono avere la licenza media inferiore per la Corte d’Assise e il diploma di licenza media superiore per la Corte di Assise d’appello. Sono esclusi magistrati, funzionari dell’ordine giudiziario, appartenenti alle forze armate e a organi di polizia e i religiosi.

Giudici togati e popolari formano un unico collegio e decidono con parità di voto. Esprimono per primi il voto i giudici popolari, cominciando dal componente più giovane, così che non siano influenzati dai voti altrui.

Questa è la situazione attuale.

Come già detto nel precedente articolo, nel Regno d’Italia, la Corte di Assise era stata introdotta durante la dominazione napoleonica e, abolita dalla Restaurazione del 1814, è stata ripresa dal Codice penale del Regno di Sardegna del 1859, dove, sul modello francese, è inizialmente composta da tre giudici togati (il Presidente e due Assessori) e da una giuria di dodici cittadini.

Il Presidente conduce il dibattimento, interroga gli accusati e i testimoni dell’accusa e della difesa mettendo a confronto le loro dichiarazioni rilasciate in istruttoria con quelle fatte in aula: in caso di palese contrasto ordina l’arresto del testimone reticente per una pausa di riflessione. Il Presidente può convocare altri testimoni “a schiarimento” e può chiedere l’intervento di periti di sua fiducia. Anche i giurati possono fare domande ai testimoni ma facendole rivolgere dal Presidente.

Il Presidente è dotato di un potere definito “discrezionale” che viene così spiegato in termini brutali ma chiarificatori: «Potere discrezionale significa che il Presidente può fare quello che vuole, meno che trasformare un uomo in donna e viceversa». Al termine del dibattimento, il Presidente fa ai giurati il riepilogo di tutta la causa riassumendo tutti gli elementi che sostengono l’accusa e quelli a favore della difesa degli accusati. Spesso i cronisti giudiziari lodano il Presidente per l’equidistanza di questo riepilogo fatto a beneficio dei giurati.

In camera di consiglio, i dodici giurati giudicano, votando a maggioranza, se l’imputato o gli imputati sono colpevoli o innocenti e, se colpevoli, il grado di responsabilità e se meritevoli delle circostanze attenuanti.

Ai giurati, come scriveva il battagliero sacerdote giornalista cattolico-intransigente Stefano Sanpol «[…] sono proposte le terribili questioni: è provato il delitto? Chi ne fu l’autore? Quanta ne è la sua morale imputabilità?» (“Quaresimale del contemporaneo dinanzi la Corte di Torino”, Firenze, 1864).

In base al verdetto dei giurati, il Presidente e i due Assessori ordinano la scarcerazione degli accusati assolti e decidono le pene a cui condannare gli accusati che la giuria ha giudicato colpevoli.

Lo schema iniziale delle giurie di Corte d’Assise subisce nel tempo alcune modifiche. Nel 1907 sono eliminati i due giudici togati che affiancano il Presidente e, nel 1913, il numero dei giurati viene ridotto a dieci.

In epoca fascista, con R.D. n. 249 del 23 marzo 1931, è ridimensionato il ruolo dei giudici laici, ridotti a cinque e fatti sedere, con il nome di “assessori”, in un unico collegio giudicante assieme a due togati.

Il decreto legge 5 ottobre 1944, n. 290, cambia il nome degli “assessori” in “giudici popolari”; nel 1946 si ritorna alla composizione del 1913 con un Presidente e dieci giurati. Infine, con la legge n. 287 del 10 aprile 1951, tuttora vigente, la composizione è stata stabilita in due giudici togati e sei giudici popolari. La stessa legge ha inoltre istituto la Corte d’Assise d’appello.

Siamo così tornati al presente. Ma il discorso non è ancora concluso. Ci sono altri aspetti delle giurie ancora da considerare, come ad esempio la loro rappresentazione cinematografica, di cui parleremo un’altra volta.

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Articolo pubblicato il 19/08/2019