Il diritto al rimborso integrale dei buoni postali scaduti

Intervista all'Avvocato Alberto Rizzo, Giurista esperto di Diritto Bancario e Finanziario.

In questi primi mesi del 2019 sono scaduti - o sono ormai prossimi alla scadenza - molti buoni fruttiferi postali della serie O, P e Q, sottoscritti dai risparmiatori e per i quali Poste Italiane si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro dei medesimi.

Si tratta di buoni postali emessi successivamente al Giugno del 1986, data in cui l’allora Ministro del Tesoro aveva modificato i rendimenti, con un effetto retroattivo e in misura fortemente negativa dei buoni fruttiferi stessi, per i quali le tabelle apposte sul retro - e riportanti i rendimenti per i successivi trent’anni - evidenziano ancora gli interessi previsti prima della modifica introdotta dal decreto ministeriale.

 

Abbiamo chiesto all’Avvocato braidese Alberto Rizzo, Giurista esperto di Diritto Bancario e Finanziario, che cosa stia accadendo a molti risparmiatori proprio in questi giorni.

“In effetti, per questi buoni postali, la Corte di Cassazione a Sezione Unite, con la sentenza n. 13979/2007, ha affermato il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuti i rendimenti riportati nei buoni fruttiferi postali, a prescindere da quanto disposto dal decreto ministeriale da Lei citato in premessa, affermando che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. In riferimento al saggio degli interessi, ne deriva che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo esso contrario alla funzione stessa dei buoni postali, destinati a essere emessi in serie. Questo per rispondere alle richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori sulla possibilità che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano risultare, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto della sottoscrizione del buono”.

Quindi, in buona sostanza, il comportamento di Poste Italiane si pone in contrasto con questa giurisprudenza?

È  proprio così. Infatti, contraddicendo il principio di diritto affermato dalla Cassazione, ancora oggi Poste si rifiuta di riconoscere i rendimenti riportati nelle tabelle apposte sul retro dei buoni. Emblematico è il caso di due soggetti residenti nel Roero che, per dei buoni fruttiferi postali sottoscritti nel 1986 dal defunto marito e padre, e da questo lasciati in eredità alla moglie e al figlio, che prevedevano dei rendimenti pari a oltre 50.000 euro, Poste Italiane, al momento della presentazione dei buoni agli sportelli da parte degli eredi, si era rifiutata di corrispondere quanto indicato negli stessi, offrendo di pagare soltanto l’importo di euro 33.000 e sostenendo che i rendimenti riportati nei buoni postali erano stati modificati dal Governo nel Giugno del 1986”.

Dunque, Avvocato, quale tutela si può fornire ai risparmiatori che incorrono in simili comportamenti?

Nel caso specifico, avverso tale decisione di Poste Italiane, i due risparmiatori si sono rivolti al mio Studio Legale e, ricorrendo all’Arbitro Bancario Finanziario, hanno ottenuto la condanna di Poste Italiane a corrispondere l’intero importo indicato nei buoni fruttiferi postali. Il diritto dei risparmiatori a vedersi riconosciuto quanto risultante dalle tabelle apposte sui buoni postali è stato ripetutamente affermato da tale Autorità che, in numerose decisioni, ha altresì riconosciuto il diritto dei possessori di buoni, per i quali è stato variato il rendimento in forza di apposito timbro riportante i nuovi rendimenti per gli anni dal 1° al 20°, a ottenere - per gli anni compresi dal 21° al 30° - l’originario rendimento previsto nella tabella”.

 

In conclusione, è importante che tutti i possessori di buoni fruttiferi postali (scaduti o prossimi alla scadenza) si rivolgano a Professionisti specializzati nella materia della tutela del risparmio, per far verificare i propri buoni e controllare il diritto a ottenere l’applicazione dei rendimenti riportati nei medesimi.

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Articolo pubblicato il 19/01/2019