Dopo la depenalizzazione, avvenuta con il Governo Berlusconi, il falso in bilancio torna oggi ad essere un reato punito con la reclusione
La modifica legislativa del falso in bilancio, rientra nella nuova normativa contro i reati economici, la corruzione, le tangenti, la formazione dei fondi neri.
La riforma chiarisce che il falso in bilancio, non è solo un reato grave che minaccia la leale concorrenza ma è anche una fattispecie delittuosa, in cui il corruttore, recupera fondi neri, per poi utilizzarli nel pagamento delle tangenti.
La nuova normativa, vuole fermare l’avanzamento di gravi fenomeni criminali che hanno impressionato l’opinione pubblica (MOSE, EXPO, MAFIA CAPITALE). È previsto un aumento dell’edittale per i reati di peculato, corruzione, induzione indebita a dare o ricevere utilità, nonché per il delitto di associazione di tipo mafioso, con sconti di pena per le collaborazioni.
Sulla linea della normativa nazionale e internazionale che regolano la corruzione internazionale, il legislatore ha previsto un nuovo reato d’istigazione alla corruzione tra privati, di cui all’art.2635 bis del codice civ., introducendo il dlgs n.38/2017, decorrente dal 14.4.2017.
l’Italia è al 60° posto della classifica mondiale dell’indice di percezione della corruzione, dopo di noi, GRECIA E Bulgaria. Va ricordato che, con la legge Severino, l’Italia è passata dal 72° posto, il più basso in assoluto, al 60° posto.
La riforma si basa su 3 principi:
a) considera reato le false comunicazioni sociali;
b) elimina le soglie quantitative e qualitative, quali condizioni per procedere;
c) stabilisce che il falso in bilancio è perseguibile d’ufficio.
Se la società è quotata, chi commette il falso in bilancio, rischia la reclusione da 3 a 8 anni; se non è quotata, da 1 a 5 anni. Si procede sempre d’ufficio, a meno che non si tratti di piccole società, non soggette al fallimento, per le quali vale una sanzione ridotta (da 6 mesi a 3 anni). Sanzione ridotta anche nel caso di fatti di lieve entità.
Nel falso in bilancio di società quotate, è possibile l’uso di intercettazioni. Quanto alla responsabilità amministrativa degli enti, raddoppiano le sanzioni pecuniarie (fino a 600 quote, nel caso di società in borsa e a 400 per le non quotate).
La legge approvata dal Parlamento, ha finalmente il merito di colmare una lacuna giuridica, così come era stato segnalato all’Italia nel Rapporto Ocse 2011, sulla corruzione e, nel febbraio 2014, dalla prima Relazione della Commissione europea sulla lotta alla corruzione.
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Articolo pubblicato il 06/04/2018