Torino “Il Biotestamento: Aspetti Medici e Legali” al Centro Pannunzio

Nostra Intervista con il Professor Giuseppe Piccoli

Il Biotestamento o testamento biologico rappresenta, secondo la definizione diffusa dai sostenitori della Legge approvata dal Parlamento al momento della conclusione della Legislatura, la volontà di mettere nero su bianco, quando ancora si è capaci di intendere e volere, quali trattamenti sanitari si intenderanno accettare o rifiutare nel momento in cui subentrerà un’incapacità mentale, verbale o uno stato di incoscienza protratto nel tempo.

La legge recentemente promulgata, cui facciamo riferimento, prevede

un insieme di adempimenti e procedure per esprimere la propria volontà.

Il centro Pannunzio, sensibile ad ogni problematica che possa riguardare il cittadino e la Società promuove un incontro, dedicato al chiarimento dei vari aspetti clinici e legali che riguardano l'argomento, che si terrà

Lunedi 22 alle ore 18 nella Sede di via Maria Vittoria, 35 H a Torino.

I relatori saranno

- il Professor Giuseppe Piccoli, nefrologo di fama internazionale già preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino.

-Il dottor Michele Vaira, notaio

- Introdurrà la professoressa Anna Ricotti.

La materia è stata oggetto di accesi scontri e divisioni tra gli studiosi della Bioetica e le Forze Politiche si sono a lungo fronteggiate.

Per meglio introdurre l’argomento in vista dell’incontro di lunedì 22 Gennaio, abbiamo rivolto qualche domanda al professor Piccoli che, nel corso della sua lunga e qualificata esperienza di studioso e di clinico ha contribuito fattivamente ad introdurre Torino ed in Piemonte i trattamenti dialitici alla fine degli anni ’60, volti a strappare dalla morte certa milioni di persone.

Negli anni ’80, ha inaugurato a Torino uno dei primi Centri Trapianti di Rene in Italia, che anno dopo anno ha mietuto successi a livello europeo sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo, salvando dalla dialisi e dalla morte altre migliaia di persone.

Possiamo quindi annoverare il suo impegno ed i risultati conseguiti, nel novero della cultura della vita.

-Professor Piccoli, quali elementi positivi si possono evidenziare in questa legge?

“Questa legge ha suscitato pareri contrastanti, credo in parte legati ai differenti modi in cui la si considera, da un punto di vista solo teorico, oppure anche pratico.

Un suo pregio, dopo aver ribadito il “diritto alla vita”, è la valorizzazione, nell’articolo 1, del consenso informato per ogni trattamento sanitario, consenso che è il presupposto per l’alleanza medico-paziente, alla base della medicina moderna.

Il consenso informato, processo fondamentale ma, se non lo si riduce a un atto puramente formale, di non facile attuazione, presuppone la valorizzazione e il rispetto dell’individualità del paziente, ed è un processo che va affrontato da parte del medico con scienza e coscienza, per usare una definizione antica ma ancor oggi fondamentale. Scienza e coscienza non sono sempre in accordo con le opinioni comuni e con linee guida talora assunte in modo acritico come verità, dimenticandone l’aleatorietà e la relatività connesse ad ogni norma formulata sulla base dell’esperienza”.

-Quali sono i motivi di perplessità di fronte a questa legge?

“Del tutto condivisibile, dal punto di vista teorico, è la prescrizione di “astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.

Nell’applicazione pratica però l’attuazione della prescrizione è molto complessa per gli interrogativi che suscita.

Come si giudica se un trattamento è “ragionevole” e “proporzionato”, o se non lo è?

Chi lo stabilisce in modo inequivocabile?

E’ un giudizio che, sempre nel rispetto assoluto del diritto alla vita, viene formulato innanzitutto dal medico secondo scienza e coscienza e poi proposto agli interessati? Oppure è un giudizio subordinato a regolamenti e accordi, magari politici, o che si adegua a opinioni comuni, o che può essere in rapporto a restrizioni finanziarie e organizzative?

La legge non entra in merito e questi interrogativi restano aperti.

Tra le molte domande pratiche: per evitare discriminazioni inaccettabili, chi ha diritto a cure molto costose? Ad esempio, hanno diritto ad esse tutti gli anziani (quelli ricchi, nel dubbio, salvo il parere degli eredi, se le pagano), e come loro anche gli individui mentalmente un po’ deboli, o, proseguendo in questa direzione, le persone poco utili alla società?

In USA, a Seattle, nei primi tempi di impiego del rene artificiale, trattamento allora costosissimo e con posti limitati, alle cure erano ammessi solo soggetti che una commissione giudicava utili alla società.

In Inghilterra, successivamente, era stato a lungo interdetto l’uso del rene artificiale per persone oltre 65 anni di età. Per molti anni ovunque sono stati esclusi dalla dialisi i diabetici (ora tra i pazienti più comunemente avviati con successo a questo trattamento).

Per la dialisi e il trapianto, questi problemi li abbiamo vissuti in passato, e li abbiano superati con successo solo grazie a una libertà di giudizio e di iniziative che, assunte responsabilmente da medici e operatori sanitari, valorizzava il rispetto per la vita, e grazie a progressi scientifici evidenti, ma spesso non ancora ufficialmente codificati.

E’ così, ad esempio, che a Torino avevamo cominciato a trattare sistematicamente con la dialisi persone con 70 o più anni (la prima pubblicazione italiana che attestò che li si poteva trattare con successo era stata appunto torinese), e pazienti diabetici (che in precedenza non si sapevano trattare adeguatamente). Su queste basi, la nostra scuola torinese aveva potuto sostenere in ambito scientifico le possibilità di successo, allora non diffusamente ammesso, delle “dialisi controindicate”.

Tra i molti interrogativi che sorgono nell’applicazione pratica della legge, un altro lo impone l’affermazione che “in casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati”.

E se un soggetto non sta per morire, lo possiamo sottoporre a questo tipo di cure?

E, a proposito di “imminenza di morte”, siamo sempre sicuri delle nostre prognosi e che quindi certe cure siano sproporzionate? Spesso nelle prognosi negative abbiamo ragione, ma fortunatamente anche questa non è una regola assoluta”.

-Quali considerazioni conclusive si possono fare al momento?

“In sintesi: nell’applicazione di questa legge, cerchiamo di evitare di ripetere errori del passato, che inevitabilmente andrebbero a danno dei più deboli e indifesi. È vero, non si devono sprecare tempo e risorse per accanimenti, ma non bisogna nemmeno fare sprecare delle possibilità di vita (che non sta ad altri giudicare se meritevole o no di essere vissuta), nel pieno rispetto per ognuno di decidere per la propria. E continuiamo a operare con libertà di giudizio, anche a fronte di una legge che lascia troppi interrogativi in sospeso.

Inoltre, ognuno può ovviamente decidere, nel caso, di non essere sottoposto a terapie, nutrizione parenterale (venosa) compresa. Ma non sono d’accordo nella sistematica richiesta di interruzione della somministrazione anche di acqua, presente nella maggior parte dei form per le DAT (disposizioni anticipate di trattamento) che si trovano su internet.

Ho visto troppi pazienti con disdratazione grave, per non pensare che lasciar morire anche di sete sia una crudeltà inutile. Proprio per il rispetto delle persone, anche di quelle che stanno per morire, non l’ho mai accettato in occasione delle sospensioni di cure decise in passato, spesso mentre si optava per il ricorso a un sedazione palliativa.

Un ultimo consiglio: è giustissimo chiedere di non essere sottoposti a cure inutili e di non essere soggetti ad accanimento terapeutico. Ma, in un momento di rapidissima evoluzione della scienza medica, credo più prudente non aggiungere specifiche limitazioni che potrebbero sortire un effetto negativo.”

Grazie Professor Piccoli

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Articolo pubblicato il 20/01/2018