Anatocismo Bancario: uscito dalla porta rientra dalla finestra

Interessi sugli interessi anziché sul puro e semplice capitale preso a prestito - è una pratica che la Legge disapprova

Ho ricevuto un SMS dalla Banca che mi invitava a presentarmi allo sportello comunicazioni. Ho telefonato e l’impiegata mi ha risposto gentilmente che si trattava di firmare una “variazione unilaterale di contratto”, cioè un peggioramento di solito minimo delle mie condizioni contrattuali, deciso dalla Banca al quale non posso oppormi perché altrimenti devo cambiare Istituto.  Mi sono tranquillizzato: dal governo Monti in poi ho ricevuto almeno un paio di comunicazioni simili all’anno da ciascuna banca con cui ho intrattenuto o intrattengo rapporti.

Poi però mi sono chiesto che cosa avesse di speciale questa “variazione”, tanto da dover essere firmata, cioè “accettata ufficialmente” da me. Un giro di telefonate con altri, professionisti, piccole ditte ma anche privati mi ha permesso di scoprire un provvedimento del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (emanato ad agosto 2016, tempo di ferie)  il cui significato è degno di essere divulgato, altrimenti rischia di passare sotto silenzio.

In base alla delibera 343 del Comitato “in caso di apertura di credito regolata in conto corrente o di sconfinamento in assenza di affidamento ovvero oltre il  limite del fido gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni previste ai sensi dell'art. 119 del Testo Unico Bancario.

Se faccio uso un fido bancario – per esempio – non subirò anatocismo nella forma tradizionale: gli interessi passivi non entreranno più a far parte del mio debito nei confronti della Banca ogni trimestre con un tasso calcolato su base annua, bensì effettivamente una volta l’anno.

Però, arrivati al 1° marzo dell’anno successivo (60 giorni dopo la chiusura della annualità fiscale) gli interessi diventeranno comunque capitale di debito, a meno che il correntista abbia provveduto a pagarli in tempo utile.  Attenzione quindi per gli  utilizzatori dei fidi bancari! Prima di questo provvedimento c’era anatocismo ma la “botta” degli interessi passivi era spalmata in quattro tempi, ora arriva tutta insieme.

La delibera prevede l’addebito sullo stesso conto corrente assistito da fido, su un altro conto corrente indicato dal correntista o eventualmente la riduzione del fido ad opera  della Banca. La novità è che tutto questo avviene con la approvazione specifica del correntista, ed è perciò che siamo chiamati a firmare. E’ un po’ come la legge sulla privacy . Se non approvi quello che l’Ente Ti propone in materia di trattamento dei dati personali, non puoi stipulare nemmeno il contratto per un cellulare.

Inoltre “Dal momento in cui gli interessi debitori diventano esigibili, qualsiasi somma da accreditare a favore del cliente sul conto corrente di cui al presente contratto, o su altri conti o rapporti detenuti dal cliente presso la banca, è prioritariamente impiegata per estinguere il debito da interessi nei confronti della banca. Il cliente autorizza, altresì,espressamente la banca ad impiegare i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento per estinguere il debito da interessi.”

Se invece il cliente trova il modo di cambiare Istituto (attratto magari da condizioni finanziarie + favorevoli) ….. Gli interessi debitori sono immediatamente esigibili in caso di chiusura del rapporto. Il saldo relativo alla sorte capitale produce interessi di mora, mentre quanto dovuto a titolo dì interessi non produce ulteriori interessi. Sulla prima di queste due voci  anatocismo vero e proprio, vecchia maniera.

Giancarlo Micono

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Articolo pubblicato il 06/02/2017