Estinzione anticipata mutuo: finalmente addio alle penali

Dopo i “tira e molla” sulle penali per l'estinzione anticipata del mutuo, il disegno di legge di delegazione europea viene accolto dal Consiglio dei Ministri

Gli ultimi mesi sono stati “caldi” per quanto riguarda il settore dei mutui: se da un lato si sono riscontrati aumenti delle richieste, legate alle nuove possibilità di surroga, e alla disponibilità degli istituti di credito nell'elargire i finanziamenti, dall'altro c'è stato un po' di “tira e molla” per quello che riguarda l'estinzione anticipata del mutuo.

Per comprendere approfonditamente il tema, vi invitiamo a consultare la guida sull'estinzione anticipata del mutuo del comparatore SuperMoney, per capire il tema centrale dell'articolo vi basti invece sapere che il nocciolo della questione è l'applicazione della direttiva europea 17/2014, che ha introdotto nuove norme sull'estinzione anticipata.

Direttiva europea 17/2014: le novità sull'estinzione anticipata del mutuo

La direttiva europea 17/2014 chiamata anche “Mortgage Credit”, ha confermato a livello europeo quello già sostenuto dal decreto Bersani per quanto riguarda l'Italia: non è prevista alcuna commissione o indennità in caso di esercizio del diritto all'estinzione anticipata del mutuo contratto con l'istituto di credito. Se sembrava potesse esserci il rischio penali, l'applicazione della direttiva europea da parte del Consiglio dei Ministri, ha allontanato ogni spettro.

La direttiva europea ha previsto l'eliminazione della penale sull'estinzione anticipata del muto che prima oscillava tra l’1,5% e il 2%: entro il 21 marzo 2016 questo “obbligo” europeo dovrà essere recepito, anche se, lo ripetiamo, nella nostra Nazione le penali erano state abolite dal decreto Bersani.

Direttiva europea 17/2014: quali altre novità importanti ci sono per i mutui?

Oltre all'importante conferma nel campo dell'estinzione anticipata del mutuo, la direttiva europea ha introdotto novità molto interessanti tra cui il nuovo metodo standard per la valutazione degli immobili al fine della concessione del mutuo: con questa metodologia i evitano disuguaglianze nella concessione del finanziamento, dal momento che la valutazione viene affidata all'Osservatorio del mercato immobiliare, organo dell'Agenzia delle Entrate.

Importante innovazione apportata dalla direttiva è quella del “periodo di riflessione” di 7 giorni per il consumatore: in questo periodo temporale il mutuatario potrà valutare e comparare tutte le offerte presenti sul mercato e decidere coscientemente e con la dovuta calma il contratto da siglare, coadiuvato anche dal consulente finanziario, che la normativa europea obbliga ad avvisare il contraente in merito ai rischi finanziari e alla sostenibilità delle rate, tutto questo senza che l'utente corrisponda delle commissioni agli intermediari di consulenza.

La legge europea non lascia fuori nemmeno gli istituti di credito dalle nuove decisioni nel campo dei mutui: questi devono concedere un termine di tolleranza ai mutuatari che si trovano in difficoltà nel rimborso del credito concesso, prima di far valere i propri diritti di garanzia. Potrebbero essere previste anche delle facilitazioni per il mutuatario moroso, una volta venduta la casa oggetto di ipoteca.

Ecco alcune novità sostanziali apportate dalla normativa europea che vedrà l'applicazione entro il marzo 2016 e che sembra debba dare un ordine diverso al mercato dei mutui.

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Articolo pubblicato il 01/12/2015