I nostri Marò

Precisazioni giuridiche sul contenuto dell’ordinanza del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo sull’arbitrato tra Italia e India

 La sconcertante situazione che vede da anni coinvolti i due Marò italiani, soprattutto dopo l’ordinanza del Tribunale Internazione del Mare di Amburgo, indigna ed appassiona i nostri lettori. Com’è noto, anche Civico20News, in analogia ad altri organi di stampa, ha dato ampio spazio alla vicenda. Ospitiamo con piacere un’analisi giuridica puntigliosa ed appropriata dell’ordinanza, inviataci dal dottor Carmelo Cataldi, Consigliere Giuridico in Diritto dei conflitti armati e del D.I.U.

 La vicenda dei due Marò Italiani anche in questo caso ostaggio delle dialettiche politiche personali e di settore.

 

E’ da mezzogiorno di lunedì 24, data in cui il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo ha emesso l’ordinanza n. 24 (Rôle des affaires n. 24, L’INCIDENT DE L’« ENRICA LEXIE » ITALIE c. INDE), che in Italia, soprattutto i media di portata nazionale, sia della carta stampata, che on line, si sono scatenati in interventi, autorevoli e non, sulla questione relativa all’arbitrato internazionale richiesto dall’Italia in merito alla vicenda dei due Marò, di cui uno ancora trattenuto in India e l’altro convalescente in Italia.

Per i livelli e le similitudini degli interventi fatti si può benissimamente dire che è sembrato essere alla chiusura di una delle tornate elettorali, nella fase in cui escono i primi exit pool in cui tutti incominciano ad arrogarsi competenza e vittoria sulle altre parti, decantando, in questo caso tesi giuridiche che non trovano riscontro nemmeno in qualche aula di Giudice di Pace in attesa che arrivi il Giudice.

Come in un dopo partita, partita che nel caso specifico è ancora da cominciare, in molti si sono arrogati interpretazioni e risultati, risultati inesistenti, di cui addirittura, qualcuno si vuole attribuire una paternità altrettanto inesistente e rimbalzati sui quotidiani nazionali e non, con titoloni che hanno il sapore della beffa:

Marò, il Tribunale del Mare di Amburgo ordina all'India di fermare il processo. Salvatore Girone rimane a Nuova Delhi”. (L’Huffington Post: 24 agosto 2015, 11:56); 

Giulio Terzi, ministro degli Esteri per il governo Monti quando accadde il fatto dei marò, affida a Facebook le suecritiche:

Il Tribunale di Amburgo NON HA accolto la tesi Indiana sulla giurisdizione esclusiva dell'India,

ha disposto che le parti debbano "sospendere ogni procedura in corso sul dossier" - di fatto bloccando le attività dei Tribunali in India sui due marò - e ha fissato come termine il 28 settembre per esaminare ulteriori documenti e approfondimenti sul dossier...

 Il Governo italiano dichiarò che questa dell'Arbitrato Internazionale era l'ultima carta da giocare: gli esiti di oggi - dopo 3 anni di inutili ritardi!

- hanno dimostrato che questa carta doveva essere LA PRIMA, esattamente come da iniziativa della Farnesina in quell’ormai lontano marzo 2013… Ora il 28 settembre vi sarà un'udienza di approfondimento, 

nelle quali le parti dovranno fornire alla Corte ulteriori elementi…

 AVANTI COSI’, A TESTA ALTA, CON LA DIFESA DEI NOSTRI SOLDATI E DELL'INTERESSE NAZIONALE!“.

”, da (Marò, il Tribunale del Mare di Amburgo ordina all'India di fermare il

processo. Salvatore Girone rimane a Nuova Delhi - L'Huffington Post: 24 agosto 2015, 11:56);

 “Marò, il primo verdetto del Tribunale di Amburgo: "Fermare processo in India, ma Girone resta a Delhi” – I giudici hanno chiesto di "sospendere ogni iniziativa giudiziaria in essere".

 Respinta la richiesta italiana di revocare le misure temporanee sui due ufficiali: "Spetta all'Aja decidere nel merito". Il ministro degli Esteri Gentiloni: "E' un risultato utile, continueremo a lavorare per la libertà dei due fucilieri”.”. (La Repubblica, 24 agosto 2015);

 Marò, Tribunale di Amburgo: “India non può giudicare”. Ma Girone non torna in Italia L’Agente del Governo italiano, Francesco Azzarello: "Bene lo stop del tribunale del mare alla giurisdizione indiana, delusione perla mancata adozione di misure per Girone e Latorre”, Il tribunale di Amburgo non assumerà nessuna misura temporanea sui marò in attesa della conclusione dell’iter giudiziario.”.

(Il Giornale 24 agosto 2015, 13:37);

Marò, la sentenza del Tribunale del Mare: Girone e Latorre non rientreranno in Italia, processo con corte internazionale.”. (Libero 24 agosto 2015).

Sin dalle prime battute di ordine giornalistico si denota subito una poca conoscenza della materia giuridica e si spera, solo colpevole e non dolosa, delle dinamiche processuali del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare e soprattutto dell’Arbitrato Internazionale, affidatogli, per convenzione e richiesto dall’Italia per dirimere la vicenda sotto il profilo della giurisdizione e delle misure cautelari messe in atto dall’India, fino ad oggi, nei confronti dei due fucilieri di marina.

Una lettura attenta, quantomeno, della Convenzione di Montego Bay avrebbe permesso agli autorevoli commentatori di rendersi subito conto subito delle inesattezze riversate a caldo sulla vicenda dei due Marò e dell’inadeguato approccio alla vicenda, sia dal punto di vista giuridico che mediatico.

A leggere, infatti, testualmente, quanto determinato dalla Corte il 24 agosto, con l’ordinanza nr. 24, si ha modo di rilevare che: “ 141. Par ces motifs, LE TRIBUNAL, 1) Par 15 voix contre 6, prescrit, en attendant la décision du tribunal arbitral prévu à l’annexe VII, la mesure conservatoire suivante en  application de l’article 290, paragraphe 5, de la Convention : L’Italie et l’Inde doivent toutes deux suspendre toutes procédures judiciaires et s’abstenir d’en entamer de nouvelles qui seraient susceptibles d’aggraver ou d’étendre le différend soumis au tribunal arbitral prévu à l’annexe VII, ou de compromettre l’application de toute décision que le Tribunal arbitral pourrait rendre ou d’y porter préjudice;”;

  tradotto: “141. Per questi motivi, il Tribunale, 1) con 15 voti contro 6, prescrive, in attesa della decisione del Tribunale arbitrale di cui all'allegato VII, il seguente provvedimento provvisorio ai sensi dell'articolo 290, comma 5°, della Convenzione: l'Italia e l'India devono tutte e due sospendere tutti i procedimenti legali e rinunciare ad avviarne di nuovi che possono aggravare o estendere la controversia sottoposta al Tribunale arbitrale di cui all'allegato VII, così da non compromettere l'esecuzione di qualsiasi decisione del Tribunale arbitrale potrebbe fare o comprometterla;”, risultando chiaro che le cose stanno diversamente.

Appare in tutta la sua evidenza pre - arbitrale, in buona sostanza, che essendo stato avviato un arbitrato, da due parti convenute e su domande di entrambi le parti, il Tribunale, prima di avviare il giudizio arbitrale, quello secondo le regole previste all’annesso VII della Convenzione, ha giustamente cristallizzato, con un ordinanza ai sensi dell’art. 290 c. 5°, le attività giudiziali delle parti contendenti per non pregiudicare quelle successive dell’arbitrato o non gravarle di ulteriori attività che potrebbero allungare i tempi stessi dell’arbitrato.

Infatti, appositamente, il comma 5° stabilisce che: “Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente sezione, qualunque corte o tribunale designato di comune accordo dalle parti od, in difetto di tale accordo, entro un termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare od, in caso di attività svolte nell’Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini, può adottare, modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritiene, prima facie, che il tribunale da costituire avrebbe la competenza e che l’urgenza della situazione così esiga.  

Una volta costituito, il tribunale cui la controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai numeri da 1–4, può modificare, revocare o confermare queste misure cautelari.”.

La Corte ha ancora deciso con l’ordinanza che: “ 2) Par 15 voix contre 6, décide que l’Italie et l’Inde, chacune en ce qui la concerne, devront présenter au Tribunal, au plus tard le 24 septembre 2015, le rapport initial visé au paragraphe 138, et autorise le Président à leur demander, après cette date, tout complément d'information qu’il jugera utile; tradotto: “2) Con 15 voti contro 6, ha deciso che l'Italia e l'India, ognuno per la sua parte, dovranno presentare al Tribunale entro il 24 settembre 2015, il rapporto iniziale di cui al paragrafo 138 (Considérant qu'en vertu de l'article 95, paragraphe 1, du Règlement, chaque Partie est tenue de présenter au Tribunal un rapport sur la mise en oeuvre de la mesure prescrite – Considerando che, a norma dell'articolo 95, paragrafo 1°, del Regolamento, ciascuna parte è tenuta a presentare al Tribunale  una relazione sull'attuazione delle misure previste) e autorizzare il Presidente a chiedere loro, dopo tale data, tutte le informazioni supplementari che ritiene necessarie.”, ossia ha invitato le parti a relazionare entro il 24 settembre 2015 sull’applicazione delle misure a loro richieste con la presente Ordinanza nr. 24 ed autorizzare il Presidente alle sue eventuali necessità di approfondimento della questione, dopodiché vi saranno ulteriori fasi che condurranno finalmente al tanto richiesto arbitrato ordinario.

Com’è palese ed altrettanto ovvio, da questa analisi giuridica e letterale dell’ordinanza del TIDM si deduce che da qui non ne esce alcun vincitore o sconfitto, come invece sembrerebbe di capire dai titoli dei giornali di questa settimana e dai commenti in essi riportati, ma è stata semplicemente applicata, nelle forme ordinarie del procedimento presso il Tribunale di Amburgo (D), quella fase pre-procedimentale, prodromica all’atteso arbitrato che sarà curato dallo stesso TIDM e non della Corte di Giustizia Internazionale, come sembra qualcuno abbia voluto sottolineare erroneamente, anche in considerazione del fatto che, mentre l’Italia, in ragione dell’art.287 della Convenzione di Montego Bay, ratificata sia dall’Italia che dall’India e l’Accordo adottato nel 1994 relativamente all’attuazione della Parte XI, ha scelto, per contenziosi di questo profilo, di poter adire sia la Corte Internazionale di Giustizia che il Tribunale Internazionale del Mare, l’India, invece, in forza dell’art. 36 par. 2° dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia ha accettato, in forma vincolante, la giurisdizione della CIG, per cui, se non lo ha fatto ad oggi, ma anzi ha accettato l’arbitrato del TIDM, non si capisce perché, dopo aver aderito all’arbitrato chiesto dall’Italia, dovrebbe convenire a trasferire alla CIG dell’Aja un arbitrato che poi tale non sarebbe più con il trasferimento del contenzioso a quella giurisdizione internazionale, in quanto non previsto.

Per terminare si chiarisce che il Tribunale arbitrale, previsto dall’Annesso VII, perché esiste anche la possibilità di un Arbitrato definito “speciale”, previsto questo dall’Annesso VIII successivo e che riguarda, ai sensi dell’art. 1 dello stesso Annesso, controversie pertinenti l’interpretazione o l’applicazione degli articoli della Convenzione rispetto alla pesca, alla protezione e preservazione dell’ambiente marino, alla ricerca scientifica marina o alla navigazione e incluso l’inquinamento da navi e da immissione, viene attivato quando vi sono solo due parti che lo richiedono ed hanno presentano al TIDM un contenzioso ordinario, così come meglio il lettore potrà dedurre dalla lettura dell’Allegato VII della Convenzione di Montego Bay che si potrà consultare al seguente link, che riporta per intero la Convenzione. http://it.scribd.com/doc/41535977/Convenzione-Montego-Bay-UN-sul-diritto-del-mare#scribd

Sono a parere di chi scrive, dunque, del tutto fuori luogo e affrettati gli entusiasmi e le affermazioni vittoriose o meno fatte finora (alcuni hanno anche parlato di sentenza alla “Ponzio Pilato”, quando invece non si stratta di sentenza ma di ordinanza e (il noto governatore della Galilea ha poco a che fare con il diritto del mare), mentre sarebbe stato prudente documentarsi e approfondire meglio la materia, soprattutto quella parte pre e processuale della Convenzione, riportando così l’evento nel giusto alveo giuridico e mediatico e fornendo una notizia la più appropriata e coerente possibile.

 

                                                                                    Dr. Carmelo Cataldi

                                            Consigliere Giuridico in Diritto dei Conflitti Armati e del D.I.U.

 

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Articolo pubblicato il 02/09/2015