Il Terrorismo (Russo) Internazionale
Il capo dei terrroristi di Donetsk chiamato "Givi": torture ed eliminazione personale dei prigionieri Ucraini

Come si dovrebbe comportare la Comunità Internazionale in casi di Terrorismo ?

 Il 19 marzo è terminata in Olanda la prima fase delle indagini sull'abbattimento del volo MH17 avvenuto nel luglio scorso. Gli oltre cento esperti internazionali che lavorano al caso sono giunti alla chiusura di questa prima parte delle indagini individuando inequivocabilmente che l'aereo è stato abbattuto da un missile di fabbricazione Russa sistema BUK.

Ora rimane la seconda parte del lavoro, individuare chi e perchè ha eseguito l'ordine e da chi sia arrivato l'ordine di abbattimento. Bisogna precisare che tale sistema missilistico è in dotazione SOLO alle forze armate Russe e che per il suo utilizzo servono quattri militari a lungo addestrati, gli stessi militari che non potrebbero mai sbaglirsi circa la destinazione di un aereomobile (se sia civili o militare) e che quendi quando hanno ricevuto di abbattere il volo MH17 erano perfettamente a conoscenza che si trattava di un aereo civile di linea.

Alla luce anche dei fatti internazionali odierni che coinvolgono i paesi Arabi ed il nord Africa, è interessante interrogarsi sul termine Terrorismo, termine che spesso sentiamo nei vari media a volte giustamente a volte a sproposito. Si sente parlare di terrorismo internazionale durante i fatti di Charlie Ebdo a Parigi oppure del recente attacco al Museo di Tunisi, si parla di terrorismo internazionale da parte dell'ISIS (che stranamente non vengono considerati separatisti o ribelli Islamici). Ogni Stato Europeo ne parla ma poi ognuno si comporta in maniera differente ritenendo di volta in volta se accusare un atto come terrorismo oppure fare finta di niente per non danneggiare interessi economici in quella particolare area.

L'uomo "qualunque" si chiede se esista una convenzione internazionale che dirima tale materia e con gran sorpresa ci  si accorge che in realtà esistono si dei protocolli internazionali ma che come tutti i protocolli o memorandum possono essere disapplicati in qualsiasi momento.

Cerchiamo di capire che cosa è il terrorismo e come si configura in ambito giuridico internazionale. La parola Terrorismo deriva dal latino terrere (spaventare). Secondo la definizione elaborata dalle Nazioni Unite ogni atto costituisce terrorismo nel caso lo stesso sia finalizzato alla morte oppure a seri danni verso civili o non combattenti, con l’obbiettivo di intimidire una popolazione oppure costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere oppure ad astenersi dal compiere determinate azioni.

Il terrorismo è una forma di lotta politica che consiste in una successione di azioni criminali violente, premeditate ed atte a suscitare clamore come attentati, omicidi, prostituzioni, stragi, sequestri, sabotaggi, ai danni di enti quali istituzioni statali e/o pubbliche, governi, esponenti politici o pubblici, gruppi politici, etnici o religiosi.

Le organizzazioni dedite a tale pratica vengono definite organizzazioni terroristiche, mentre l'individuo è definito come terrorista Generalmente i gruppi terroristici sono organizzazioni segrete costituite da un numero ridotto di individui: a volte i terroristi si considerano l'avanguardia di un costituendo esercito, dei guerriglieri che combattono per i diritti o i privilegi di un gruppo o pro/contro i predetti enti.

Secondo il Codice degli Stati Uniti, il terrorismo “è l'uso illecito della forza e della violenza contro persone o beni, al fine di intimidire od influenzare i governi o la popolazione civile”.

Secondo la Legge contro il terrorismo approvata in Gran Bretagna nel 2000, l'attentato terroristico è "un'azione o la minaccia di un'azione, che comprende gravi forme di violenza contro persone e beni, mette in pericolo la vita dell'individuo e rappresenta una grave minaccia per l'incolumità e la sicurezza della comunità o una parte di essa".

La Costituzione Italiana non dà una definizione di terrorismo, limitandosi a specificare nell'articolo 17, primo comma, che "I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi"; il secondo comma dell'articolo 18 stabilisce che "Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".


Recentemente vicino al termine Terrorismo è apparso anche il termine “State sponsorship of terrorism” viene utilizzato per indicare una fattispecie giuridica in cui lo Stato viene in rilievo in quanto sia coinvolto in atti terroristici perpetrati comunque da gruppi di privati, più che per indicare una condotta illecita dello Stato nell’ambito del proprio territorio o al di fuori di esso.

Questa definizione differisce da quella di "terrorismo di Stato" che è una fattispecie giuridica vietata dal diritto internazionale, la sua disciplina ricade essenzialmente nelle norme internazionali che vietano l’uso della forza o nelle norme che vietano agli Stati azioni suscettibili di minacciare il rispetto dei diritti umani.

Gli Stati sponsor del terrorismo indicano l’ipotesi in cui lo Stato partecipa alla commissione di atti terroristici materialmente compiuti da gruppi di privati e per il comportamento dei quali in principi o non risponderebbe. (il caso Russo) Il termine “State support” è impiegato per indicare tre differenti ipotesi, alcune delle quali farebbero sorgere una responsabilità dello Stato diversa da quella derivante dall’imputabilità allo stesso dell’atto terroristico.

La prima concerne il caso in cui uno Stato “actively supports international terrorism” e la responsabilità dello Stato in tale circostanza, deriverebbe logicamente dalla complicità dello Stato medesimo nell’atto terroristico.
La seconda ipotesi riguarda il caso in cui uno Stato viola l’obbligo di prevenire atti di terrorismo internazionale e comporta che lo stesso eserciti la due diligence al fine di adottare tutte le misure necessarie per prevenire, nell’ambito del proprio territorio, l’organizzazione di atti terroristici. Infine, l’ultima ipotesi si riferisce al caso in cui uno Stato viola l’obbligo di perseguire o estradare gli autori degli atti terroristici, obbligo che sembrerebbe formare il contenuto di una “emerging norm.”

Riguardo alle ultime due ipotesi di “State support” è chiaro che,secondo tale dottrina, una responsabilità dello Stato potrebbe sorgere nella misura in cui esso non adotti le misure di cui dispone per prevenire atti terroristici o qualora rifiuti di perseguire o estradare presunti terrori sti, ma tale responsabilità non deriverebbe dalla circostanza che l’atto terroristico sia imputabile allo Stato.

Qui è evidente il rischio della Russia quando sarà terminata l'indagine sull'abbattimento del volo MH17. Assodato che è stato un sistema militare Russo ad abbattere l'aereo la difesa potrebbe essere che tale arma sia stata trafugata da reparti militari Russi non sotto il controllo del Ministero della Difesa e che sia stata utilizzata dai cosidetti "separatisti".

Anche in questo volo pindarico per giustificare il fatto si registrerebbe un'altro problema e cioè che chi ha commesso materialmente l'atto ha commesso un atto terroristico e pertanto quell'organizzazione (in questo caso la DNR) dovrebbe essere riconosciuta a livello internazionale (e non solo come già avvenuto da Ucraina e paesi Baltici) come una organizzazione terroristica. Se la Russia continuasse a supportare la DNR ricadrebbe nuovamente come Stato Sponsor del Terrorismo. In pratica come si muove si muove a questo punto non ne può venire fuori.

C'è inoltre da tenere conto che la Russia ha utilizzato diversi stratagemmi (anche a livello internazionale) per depistare le indagini e cercare di inquinarle (ricordiamo tutti il divieto di accesso degli osservatori internazionali sul luogo del disastro, la scatole nere riconsegnate solo dopo diversi giorni) ed ha alimentato una campagna internazionale (tramite giornalisti accondiscendenti) volta a far credere che l'aereo era stato abbattuto da un Jet Ucraino, tutti tentativi goffi e stramaplati, a volte addirittura comici come il photoshop di alcune mappe di Google.

Diversa sembrerebbe, invece, la prima ipotesi, laddove il sostegno attivo fornito da uno Stato ad un gruppo terroris tico, lo renderebbe complice dell’atto da quest’ultimo compiuto, facendo presupporre che tale atto sia imputabile allo Stato. Benché non sia sufficientemente spiegato in cosa consista il sostegno attivo fornito da uno Stato ad un gruppo terroristico, tale concetto appare chiarito, seguendo tale dottrina, attraverso il caso della responsabilità del regime dei Talebani per gli attentati terroristici perpetratinegli Stati Uniti nel 2001 dall’organizzazione terroristica Al Qaeda.

Si sostiene, infatti, che, se da un lato non ci sono prove che il suddetto regime abbia controllato o diretto gli attentati,escludendo pertanto che si applichino i criteri individuati nell’art. 8 del Progetto della Commissione di diritto internazionale, neppure esistono prove che i Talebani abbiano fornito ad Al Qaeda armi, finanziamenti o altro sostegno materiale (“material support”). Si potrebbe presumere allora che, secondo taledottrina, sia questo sostegno materiale a rendere lo Stato complice dell’attentato terroristico.

L'Italia fu firmataria nel 1978 della Dichiarazione di Bonn (17 luglio 1978), firmata anche da Stati Uniti, Canada, Repubblica Federale Tedesca, Giappone, Francia, Gran Bretagna in cui si prevedeva una strategia comune contro gli Stati che avessero prestato aiuto ai terroristi. Si prevedeva, inoltre, l’interruzione delle comunicazioni aeree da e per i Paesi che rifiutassero di estradare o di punire i dirottatori di un aereo e/o non restituissero l’aereo dirottato, auspicando che anche altri Stati si unissero all’iniziativa.

E ancora, nel maggio 1986 fu adottata la Dichiarazione di Tokyo dei sette paesi più industrializzati (USA, Canada,Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania occidentale e Giappone), in cui si condannava il terrorismo in tutte le sue forme,in particolare l’uso di esso come strumento di politica di governo, si sanciva la responsabilità internazionale dello Stato che ad esso avesse fornito sostegno e in concreto si proponevano sanzioni contro la Libia.

In definitiva, ciò che a noi interessa rilevare è che il concetto di “Stato che sponsorizza il terrorismo”, a parte le questioni giuridiche, ovvero le misure che gli Stati hanno il potere di adottare contro gli Stati che commettano tale illecito e pur constatando l’evidenza della contrarietà al diritto internazionale vigente delle sentenze statunitensi, presuppone una chiara e precisa definizione di quali atti siano giuridicamente definibili terroristici. In altri termini è necessario stabilire cosa si intenda giuridicamente con il termine terrorismo per comprendere in che modo gli Stati commetterebbero un illecito internazionale qualora lo sostenessero.

Una categoria di atti considerata espressione del terrorismo internazionale riguarda l’aviazione civile internazionale. Tali convenzioni disciplinano atti che possono compromettere la sicurezza di aeromobili civili e delle persone o dei beni in essi presenti, e prevedono come reato la commissione, da parte di chiunque (“any person”), di atti diretti al sequestro di un aeromobile, illecitamente e con violenza o minaccia di violenza (art. 1 della Convenzione de l 1970) e inoltre di atti di violenza a danno di persone che si trovino a bordo di aeromobili se tali atti possono compromettere la loro sicurezza in volo (art. 1 della Convenzione del 1963 e art. 1 della Convenzione del 1971). È altresì prevista come reato la complicità nella commissione dei suddetti atti (art. 1, lett. b , della Convenzione del 1970 e art. 1, par. 2, lett.b della Convenzione del 1971)

Non si tratta di una riflessione filosofica questa sulla definizione di terrorismo ma potrebbe essere uno degli elementi scatenanti di una escalation del conflitto in Europa. Tra qualche mese i divisi Stati Europei dovranno fare una scelta tra essere fedeli ai principi costituenti l'Unione Europea basata sullo Stato di diritto Internazionale o piegarsi agli interessi economici e accettare che fare Business ed invitare all'Expo di Milano 2015 il Presidente di uno Stato sponsor del terrorismo non è una cosa biasimabile. Ovviamente questa seconda scelta potrebbe rivelarsi ancor più deleteria della prima (che comunque comporta un elevato rischio di instabilità futura) in quanto farebbe perdere di credibilità l'azione Europea anche in altri teatridi guerra nel pianeta. Come potrebbe ad esempio il Primo Ministro Renzi invitare Putin all'Expo e non Al Bagdhadi ?? Quali sarebbero le differenze ?

 

L'Italia si trova poi in una situazione particolarmente delicata, esposta geograficamente ad attacchi dei separatisti dell'ISIS e bisognosa dell'aiuto della comunità internazionale per fronteggiare la minaccia. La domanda che ci si deve porre (e purtroppo non lo fanno i nostri politici che hanno una visione del futuro limitata al giorno dopo) è perchè mai il Governo Olandese dovrebbe aiutarci se domani un attentato a Roma o a Milano provoca 300 morti quando noi abbiamo invitato all'Expo il mandante della morte dei 300 passeggeri del volo MH17 ?

In quel caso si troverà un Mogherini olandese qualunque che espriemerà il proprio "Deeply Concerned" ma nulla di più, ci sarà qualche giornalista olandese che intervisterà l'attentatore dell'ISIS e facendogli una foto session magari lo paragonerà a Geroge Cloney, ci sarà sicuramente un imprenditore delle Fiandre che non capirà perchè non debba rifornirsi per il suo business dalla Libia.

E' ovvio che in uno scenario simile sarebbe auspicabile che chi ha responsabilità politiche così importanti dovrebbe anche avere una visone del futuro e ben chiari quali sono i limiti della ragion di stato e del Business e quando invece entrano in gioco concetti universali che dovrebbero fungere da collante per una società civile moderna.

Ma noi siamo ancora una società civile ?

 

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Articolo pubblicato il 21/03/2015