"Società di capitali in farmacia: liberalizzazione a favore dei consumatori"
Foto di repertorio

Le dichiarazioni della Presidente del Comitato Regionale del Piemonte dell’Unione Nazionale Consumatori Patrizia Polliotto

  Il Disegno di Legge Concorrenza che apre all’art. 1 precisando l’intenzione di “rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza”, si contraddice all’art. 33 che estende alle società di capitali la possibilità di essere titolari di farmacie, possibilità che era garantita finora ai soli soci farmacisti. Inoltre, il medesimo articolo alla lettera c) prescrive che la gestione della farmacia dovrà essere affidata ad un soggetto laureato in farmacia in possesso del requisito dell’idoneità prevista per legge distinguendo così tra proprietà e gestione.

Tale estensione comporterà il venir meno dell’indipendenza professionale del farmacista e l’apertura di catene di esercizi commerciali che, anziché rimuovere ostacoli al mercato e tutelare il consumatore, causeranno danni ai cittadini i quali avrebbero un accesso più facilitato al farmaco.  La scelta verrà deviata sul prodotto più costoso ed apparentemente curativo, provocando da parte delle società più grandi il controllo dell’intero mercato, e contestualmente il venir meno del carattere assistenziale e di garanzia della salute proprio del farmacista.

L’abrogazione, poi, del comma 4 bis della L. n. 362/1991 che introduceva il limite per le società le quali potevano essere titolari dell’esercizio di quattro farmacie ubicate nella provincia ove era presente la sede legale, comporterà un ampliamento smisurato del numero di gruppi commerciali e di farmacie concentrate nei grande centri urbani, ed il relativo abbandono delle zone rurali, ove il farmacista è la figura di riferimento.

Per evitare che tutto ciò diventi solo una mera questione economica bisognerebbe introdurre dei limiti al fine di tutela gli interessi di tutte le parti:

La soluzione, sostiene l’Avv. Polliotto, potrebbe essere la riduzione della quota di capitale sociale delle società di capitali che intendono eseguire tale attività, lasciare la direzione ad un socio farmacista in possesso del requisito di idoneità ed, infine, dichiarare illegittimi i patti parasociali che incidano sulla indipendenza del direttore farmacista in relazione all’attività professionale”.

L’Unione Nazionale Consumatori, sede Regionale del Piemonte, è come sempre a disposizione di tutti coloro che vorranno intervenire su questo tema importante. E’ possibile contattare il Comitato Regionale del Piemonte di UNC con sede di Torino in Via Roma 366 al numero 011-5611800011-5611800  o via mail all’indirizzo comitatotorino.unc@libero.it.

 

 

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Articolo pubblicato il 20/03/2015