Separarsi e divorziare oggi: negoziazione assistita e soluzioni consensuali

Lo illustra l'Avv. Gianluca Bosotto del Foro di Torino

 Ormai da qualche mese, la coppia che consensualmente vuole procedere alla separazione personale, allo scioglimento od alla cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure richiedere la modifica delle condizioni di separazione o  divorzio, non dovrà più necessariamente rivolgersi al Giudice, ma avrà la possibilità di scegliere due strade alternative. Con il D. L. 12 settembre 2014, n. 132, il Legislatore ha difatti introdotto alcune norme volte a stimolare i coniugi, nella già di per sé difficile fase dell'allontanamento, al raggiungimento di una soluzione amichevole senza l'obbligo di adire l'Autorità Giudiziaria, affidando da una parte il ruolo di negoziatore all'Avvocato e, dall'altra, in presenza di situazioni che non riguardino soggetti deboli da tutelare, come ad esempio i figli minori, coinvolgendo direttamente l'Ufficio dello Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto ovvero iscritto.

La scelta, nell'ottica del percorso di riforma del diritto di famiglia iniziato ormai a partire dagli anni '70 del secolo appena trascorso, appare indubbiamente lodevole: fino ad oggi, infatti, i coniugi che intendessero separarsi, divorziare o richiedere la revisione delle condizioni, oltre a dover affrontare il dramma personale di vedere anni della propria vita  perduti, si trovavano dinnanzi all'ulteriore stress provocato dal dover comparire dinnanzi ad un Giudice, dal  sostenere ingenti spese ed affrontare lungaggini processuali. Con un indubbio riflesso sui soggetti che più di ogni altro sono le vittime di queste situazioni: i figli.

Il Decreto cerca di risolvere tali questioni e fornisce, nell'ottica di chi scrive, gli strumenti idonei al raggiungimento di tale scopo.

Nello specifico, ed iniziando dalla convenzione di negoziazione assistita svolta con l'assistenza degli Avvocati, unico presupposto è il mutuo consenso dei coniugi ed è strada percorribile anche laddove vi siano questioni patrimoniali o figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti.

Essa è definita dalla Legge come un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere una controversia e materialmente si svolge con l'invito di uno dei coniugi, proposto con l'assistenza un Avvocato, all'altro coniuge di stipulare la convenzione. All'atto della firma, verrà dalle parti anche stabilito un termine, in ogni caso non inferiore ad un mese e non superiore a tre, entro il quale la procedura dovrà concludersi. In caso di accordo delle parti, ed è qui che assume fondamentale rilievo la capacità di mediazione dei difensori incaricati, l'accordo, munito delle certificazioni previste dalla Legge, dovrà essere posto al vaglio del Procuratore della Repubblica, per l'apposizione del nulla osta o dell'autorizzazione (in presenza di figli minori). Successivamente, gli Avvocati delle parti trasmetteranno all'Ufficio dello Stato Civile l'accordo, ai fini della sua trascrizione.

I vantaggi sono notevoli ed evidenti: la durata dell'intera procedura può essere anche inferiore al mese e mezzo, con notevole risparmio in termini economici e temporali, il tutto garantito dalla costante presenza dei difensori.

Ma la vera novità è la seconda strada individuata dal Legislatore, per la quale non è neppure prevista l'assistenza dell'Avvocato, essendo solamente facoltativa, con la precisazione che essa non è percorribile ove siano presenti  figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero non economicamente autosufficienti, e con l'esclusione di patti a contenuto patrimoniale: i coniugi dichiarano all'ufficiale del Comune di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della procedura e nello stesso atto sono invitati a comparire nuovamente dinnanzi al funzionario per la conferma dell'accordo, in una data successiva non inferiore a trenta giorni. La mancata comparizione equivale a mancata ratifica dell'accordo. Per contro, in caso di successiva comparizione, l'ufficiale redige la conferma dell'accordo di separazione o di divorzio.

Si è molto discusso di questa terza opportunità per i coniugi poiché, almeno potenzialmente, la presenza solo facoltativa dell'Avvocato e la mancanza di un controllo da parte del Procuratore della Repubblica rischiano di esporre i diritti di una parte ad accordi ingiusti o lesivi.

Involgendo il venir meno della vita coniugale spesso interessi di rilevante natura economica, in special modo ove  si sia optato per il regime di comunione legale dei beni tra coniugi, il parere di un professionista, anche che si percorra questa strada, è quindi quantomeno consigliato. 

                                                                                        

 

 

 

 

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Articolo pubblicato il 12/03/2015