MARIO GOZZINI, CHI ERA COSTUI?

I molti perché di una legge famigerata (permessi premio, affidamento al servizio sociale, detenzione domiciliare ecc.)

Le cronache delle ultime settimane hanno dato risalto all’ennesima cattura di Renato Vallanzasca intento a compiere un furto all’interno di un supermercato.

Costui, pluriassassino e rapinatore di gran rispetto è stato condannato alla pena detentiva di ben 4 ergastoli e si trovava, libero e sereno a fare la spesa al supermercato. Perché? E’ il quesito che, come in altre purtroppo molteplici e ripetute occasioni, si pone il malcapitato cittadino. Com’è possibile che quei pochi che non riescono a sfuggire all’arresto e a non beneficiare delle svariate prescrizioni, nonostante la massima condanna, continuino indisturbati a delinquere fuori dal carcere? La risposta c’è.

Si deve risalire alla Legge 10 ottobre 1986, n.663 conosciuta come Legge Gozzini, dal nome del suo promotore, il senator Mario Gozzini. Costui era un intellettuale dossettiano, eletto senatore per ben quattro legislature a partire dal 1976 nel gruppo della Sinistra Indipendente. Il suo impegno politico di maggior spicco è sempre consistito nel creare intese con il Partito Comunista italiano. Con questa premessa s’inquadra meglio l’humus cattocomunista delle iniziative di cui si è fatto interprete e portavoce nel corso del mandato parlamentare.

 

La legge venne approvata dal Parlamento con il solo voto contrario del Movimento Sociale Italiano. L’intento era quello di affermare la prevalenza della funzione rieducativa della pena, mettendo in secondo piano le funzioni di prevenzione attraverso la paura della pena. Ciò anche per dare attuazione all’articolo 27 della Costituzione, che vieta una pena detentiva in violazione dei diritti umani e afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del carcerato. Essa infatti, dispone una serie di misure alternative alla detenzione in carcere in favore di coloro che hanno commesso un reato.

Negli anni successivi le misure introdotte vennero ampliate con nuove possibilità di pene alternative (Legge Simeone), ma, visti gli effetti negativi, corretta in seguito con la legge Cirielli, maggiormente restrittiva.

Le buone intenzioni del legislatore dovettero però soccombere rispetto alla rilevantissima quantità di detenuti e, a partire dal 2010 vennero introdotte nell’ordinamento carcerario nuove misure alternative (detenzione domiciliare speciale).

L’unico aspetto positivo della legge Gozzini è rappresentato dall’introduzione dell’articolo 41 bis nella legge sull’ordinamento penitenziario italiano, ovvero il regime di carcere duro. Le altre disposizioni si possono così sintetizzare:

-permessi premio. Il giudice di sorveglianza può autorizzare per un tempo non superiore a quarantacinque giorni all’anno, il condannato a lasciare il carcere. Per l’applicabilità di questa misura è richiesto che il reo sia condannato a meno di tre anni di detenzione, o a più di tre anni ma ne abbia scontati almeno il 25%, oppure che abbia scontato almeno dieci anni se condannato all’ergastolo. Per l’applicazione della norma è in linea di principio sufficiente non nuocere agli altri detenuti o all’amministrazione della prigione, senza che vi sia alcuna attiva partecipazione alla rieducazione.

-affidamento al servizio sociale: il criminale condannato a meno di tre anni di detenzione può subire alcune limitazioni alla sua libertà di circolazione o alle sue frequentazioni, essendo però inserito in un programma di riabilitazione che prevede fra le altre cose l’inserimento nel mondo del lavoro e la disintossicazione da eventuali dipendenze. Tale misura è applicata prevalentemente ai tossicodipendenti ed agli alcolisti.

-detenzione domiciliare: quando si è condannati alla reclusione e restano non oltre due anni da scontare, o quando si è condannati all’arresto di qualsiasi durata, la legge Gozzini consente di scontare la pena in casa propria o altrui, o in altro luogo di dimora, anche pubblico. Questo beneficio si può ottenere nei casi seguenti:

1) donna incinta o che allatta la propria prole ovvero madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente;

2) persona in condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;

3) persone di età superiore a 65 anni, se inabile anche parzialmente;

4) persone di età minore di 21 anni per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

Semilibertà: se non si è affidati ai servizi sociali, le pene detentive non superiori ai sei mesi possono essere scontate in regime di semilibertà, cioè passando in carcere solo le ore notturne. Il regime di semi – libertà è applicabile agli ergastolani che hanno scontato almeno vent’anni in carcere.

-liberazione anticipata: la norma prevede che il condannato, in determinate circostanze, possa scontare la pena seguendo un calendario di nove mesi invece che di dodici, ovvero vedendosi scontati 45 giorni di pena ogni sei mesi di carcerazione. La normativa prevede di contare fra i sei mesi di carcerazione anche i momenti in cui il carcerato ha beneficiato di altre agevolazioni.

-non menzione: la norma prevede che il condannato che tiene una condotta esemplare e gode di uno sconto di pena possa uscire dal carcere con la fedina penale pulita. La fedina penale consultabile dai privati risulta quindi priva di tracce di reato, in modo da facilitare un reinserimento nella società civile e soprattutto nel mondo del lavoro.

L’applicazione burocratica di questa Legge da parte di gran parte dei Magistrati, ha dimostrato, nel corso degli anni, come incalliti delinquenti abbiano tutto l’interesse nel tenere un comportamento corretto nelle case di reclusione. Così, usufruendo di periodi di libertà, possono mantenere agevolmente contatti con la malavita organizzata, compiere azioni criminali (come nel caso in esame) o darsi alla latitanza.

In proposito, anche l’ex senatore del PDS e magistrato di lungo corso, tra i più avveduti nella lotta al terrorismo, Ferdinando Imposimato, sosteneva che questa legge, così come applicata è deleteria e non favorisce certo la rieducazione del condannato. Nel corso degli anni, soprattutto in concomitanza con evasioni eccellenti, il fronte politico si è diviso tra chi sosteneva l’inadeguatezza della legge e coloro che, testardamente la consideravano valida ed efficace.

Mentre il Paese e la Politica si pongono questi quesiti, il Governo, in data 26 giugno u.sc. ha sfornato un provvedimento di messa in libertà, a decorrere dal primo luglio, per coloro che possono essere condannati ad una pena detentiva inferiore ai tre anni per reati di furto, corruzione, maltrattamenti in famiglia, stalker, ecc..

La misura vale anche per i fermati in flagranza di reato. Forse con questa misura atta non solo a liberare detenuti, ma ad incentivare comportamenti lesivi della libertà e vivibilità dei cittadini onesti, il Renzi lungimirante si premura di acquisire il voto dei delinquenti, idoneo a rimpiazzare gli illusi di ieri che, dopo le sue affabulazioni verbali prive di seguito positivo e concreto, diverranno delusi e gli negheranno il consenso elettorale. Nello sconforto che in queste ore sta animando l’opinione pubblica ed i cittadini parti lese in fatti criminosi, potremo aspettarci reazioni o provvedimenti positivi da parte di questo Parlamento di docili nominati?

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Articolo pubblicato il 10/07/2014