IN BICI PER LE STRADE DI TORINO

FATTIBILITA’ TRA DIRITTI E DOVERI

La recente buona notizia per i ciclisti torinesi è che con il prossimo completamento dell’asse della Spina, nasceranno oltre 170 chilometri di nuove piste ciclabili.

La notizia meno buona è relativa all’ aumento delle proteste dei cittadini, in particolare dei pedoni, per i comportamenti non corretti di una parte di coloro che usano la bici in città. Una protesta che, peraltro, riguarda anche altre città italiane.

Forse si tratta di una carente conoscenza del codice della strada, anche se possiamo presumere che la quasi totalità degli utilizzatori delle “due ruote” abbia la patente: nel dubbio, per giusta informazione e chiarezza, riportiamo i principali commi degli articoli del CdS relativi ai veicoli velocipedi.

Per coloro che fossero interessati ad una maggior conoscenza, gli articoli relativi sono il 68, il 182, il 285 e il 377.

Il ciclista è un utente stradale avente gli stessi diritti e doveri di un automobilista e di un pedone a seconda dei casi.

I velocipedi devono pertanto essere dotati di dispositivi di frenatura, dispositivi di segnalazione acustica ( campanello udibile a non meno di 30 mt. di distanza), segnalazioni visive: luci  bianche o gialle anteriori, luci o catadiottri rossi posteriori e catadiottri  gialli sui pedali.

I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e comunque mai in numero superiore a 2.

I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando siano di intralcio o di pericolo per i pedoni: in tale caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza. Tal comportamento deve essere tenuto anche nel caso di attraversamenti di carreggiate a traffico particolarmente intenso e in generale, quando le circostanze lo richiedano.

I velocipedi devono transitare sulle piste a loro riservate quando esistono,  ma in prossimità degli attraversamenti pedonali, che sono tali perché utilizzabili ESCLUSIVAMENTE  dai pedoni, possono usufruirne esclusivamente a piedi, tenendo il velocipede per mano.

Al termine di una pista ciclabile, possiamo proseguire in sella solo in presenza di un attraversamento ciclabile, contrassegnato da quadrati bianchi, o, se esiste impianto semaforico, solo in presenza di lanterne per velocipedi; in tutti gli altri casi si scende e si segue un comportamento analogo a quello dei pedoni.

Per giusta contrapposizione, ricordiamo che i pedoni non possono transitare e tanto meno soffermarsi sulle piste ciclabili, se non in presenza dell’apposito segnale rotondo di colore azzurro riportante i loghi di bici e pedoni insieme.

Già da questi pochi commi, si evidenzia come queste non siano norme vessatorie verso una categoria di utenti della strada, ma obbligatorie, prima di tutto per la loro stessa sicurezza e anche per quella dei soggetti più deboli che sono i pedoni.

Ricordiamo che recentemente a Ravenna un ciclista che procedeva contromano ha subito uno scontro mortale contro una automobile e che a Torino una anziana signora è deceduta dopo essere stata investita da una bici sulle strisce pedonali.

Visto che ormai è chiaro che il CdS  considera giustamente la bicicletta un veicolo, basterebbe il comune buon senso a guidarci nel non usare le strisce pedonali o transitare sui marciapiedi o sotto i portici e a mantenere una bassissima velocità nelle aree pedonali.

A questo punto, non possiamo che auspicarci che tutte le Istituzioni interessate si adoperino per divulgare una corretta cultura sull’uso di questo mezzo ricco di positività.

Stampa solo il testo dell'articolo Stampa l'articolo con le immagini

Articolo pubblicato il 13/04/2014